La Storia del territorio

La Giustizia

Nel periodo giudicale le comunità rurali curano i propri interessi attraverso i mandatores e i pupillos, che esercitano per esse funzioni di garanzia e di tutela.
L’esercizio dei poteri territoriali e giurisdizionali è invece demandata a majores e curatores che presiedono le suddivisioni amministrative del giudicato, chiamate curatorias.

Con l’arrivo dei catalano-aragonesi il majore de villa o de iscolca diventa una figura ambigua tra l’obbedienza nei confronti del signore e il procedere corretto nell’esazione dei tributi e dei servizi nei villaggi.
In età spagnola inizia ad evolversi la figura del sindaco: da procuratore per la difesa legale di una comunità a rappresentante delle istanze e degli interessi della comunità stessa. Il majore de justicia è invece la carica legata al potere baronale, di cui è diretta espressione, con compiti giurisdizionali.
Il metodo più largamente utilizzato per la designazione del sindaco, nei feudi del Marchesato di Quirra, è quello dell’elezione diretta da parte dell’assemblea della comunità, a maggioranza dei voti. Spesso viene eletta una coppia di sindaci.
Per tutto il Seicento e buona parte del Settecento, queste due figure condividono il governo del villaggio: i sindaci espressione più diretta degli interessi comunitari e i maggiori di giustizia più legati all’esecuzione delle direttive baronali e al mantenimento dell’ordine pubblico.
Con l’editto del 24 settembre 1771 vengono istituiti i Consigli comunitativi. Con questo provvedimento il governo sabaudo vuole dare una regolamentazione unitaria e stabile agli organi di amministrazione delle comunità rurali.
Il risultato finale è però depotenziato a causa della contrattazione con gli interessi baronali: il consiglio è eletto dall’assemblea dei capi famiglia. Ma l’elezione si svolge una sola volta, fino ad una nuova autorizzazione regia. I consiglieri eletti restano in carica per molto tempo e il sindaco è eletto a rotazione tra gli stessi. L’ingresso dei nuovi membri avviene per cooptazione tra i principales della comunità. Alle riunioni partecipano, senza diritto di ingerenza negli affari del Consiglio, anche il ministro di giustizia o il delegato del feudatario, il censore locale e talvolta il capitano dei barracelli.

 

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